Calcolo potenza impianti eolici e fotovoltaici: si applica solo il D.Lgs. 152/06

NEWS, 24/04/2023
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 65335 del 24 aprile 2023, fornisce utili chiarimenti in merito al riparto di competenze per il rilascio della VIA per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica e fotovoltaica e al calcolo della soglia di potenza dell’impianto.
Deve preliminarmente riassumersi che con una modifica all’Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06, operata dal D.L. 50/2022, è stato previsto che per gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di potenza superiore a 10 MW e per gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW, la potenza deve essere calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione, escludendo eventuali ulteriori fonti, diversamente prese in considerazioni nel DM 10/09/2010, diretto ad evitare il cd. “artato frazionamento”.
In tal quadro, la Regione interpellante sottolineava come le suddette modifiche non afferivano i progetti ricadenti nella competenza regionale.
Al riguardo, il Ministero sostiene che la modifica attuata dal D.L. 50/2022, letta in un’ottica sistematica e di coordinamento, trovi applicazione anche in relazione a progetti ricadenti nella competenza regionale e compresi nell’Allegato IV, Parte II, del D.Lgs. 152/06.
Inoltre, sostiene che si tratta di un regime di favore tassativo, per il quale fanno fede esclusivamente le regole contenute nel D.Lgs. 152/06. Invero, non può essere effettuato alcun utile richiamo al DM del 2010 per la determinazione della potenza, a fronte della previsione tassativa contenuta nella norma, nonché della diversa natura giuridica tra il decreto-legge, atto normativo, ed il decreto ministeriale, atto amministrativo, che attiene ad una normativa differente rispetto a quella in esame.

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