L’art. 194, comma 3, TUA, prevede che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano sono tenute all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 TUA.
A tale categoria di soggetti è riservata l’apposita Categoria 6, relativa, appunto, alle imprese che effettuano il solo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti.
Al riguardo, con la deliberazione n. 8 del 28 luglio 2021, il comitato nazionale dell’ANGA ha fornito la modulistica per il rinnovo dell’iscrizione in tale categoria.
Pertanto, le imprese stabilite in Italia o in un Paese dell’Unione europea e il cui legale rappresentante sia cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea o cittadino di altro Stato in possesso di autorizzazione a soggiornare sul territorio italiano o in altro Stato dell’Unione europea, al fine del rinnovo dell’iscrizione, sono tenuti ad utilizzare tale modulistica.