Descrizione
In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto, prevista per il trasporto in assenza di valido titolo abilitativo dall’art. 259, comma 2, D.Lgs. 152/2006, incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l’onere di provare la sua buona fede, ovvero che l’uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.
Lo ribadisce la Cassazione, mediante la sentenza n. 9762/2022, con la quale dichiara inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente che non ha assolto al suddetto onere di dimostrare la propria buona fede.
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