Le prescrizioni autorizzatorie al Gestore del SII devono essere ragionevoli ed esigibili

Descrizione

La sentenza n. 5 del 7 gennaio 2022, è stata l’occasione per il T.A.R. Friuli-V. Giulia di pronunciarsi sulla ragionevolezza dei limiti apponibili nell’autorizzazione allo scarico.

Nello specifico, in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall’impianto di depurazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato, la Regione imponeva il rispetto di limiti più restrittivi a quelli precedenti senza alcuna istruttoria in ordine alla capacità dell’impianto di rispettarli. Inoltre, venivano imposte prescrizioni, quali ad esempio il rispetto di un limite ad oltre 500 metri di distanza dello scarico, che risultavano non autonomamente gestibili dal Gestore, in quanto trascendevano parzialmente dalla sfera di controllo dello stesso.

Il Tribunale, nell’accogliere le doglianze di illegittimità delle nuove prescrizioni, afferma dunque il principio per cui l’art. 124, comma 10, del D. Lgs. 152/2006, laddove stabilisce che “l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l’ambiente” si riferisce con tutta evidenza, allo scarico stesso e lascia chiaramente intendere che in alcun modo le prescrizioni imposte possono trascendere dalla sfera di controllo del gestore dell’impianto. LEGGI DI PIÙ

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