Le acque dell’impresa agricola che produce energia con materia prima prevalentemente extraziendale non sono assimilabili alle urbane

Descrizione

Cass. Pen., Sez. III, 4 agosto 2022, n. 30678

Con la sentenza n. 30678 del 4 agosto 2022, la Cassazione Penale ha ribadito il principio per cui “in tema di inquinamento idrico l’assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie” (già Sezione III, n. 38946 del 28 giugno 2017).
Il caso di specie riguardava un’impresa dedita alla produzione di energia elettrica da biogas prodotto con biomasse agricole nell’ambito della quale era stato accertato il mancato rispetto delle accortezze indicate dalla normativa regionale ai sensi dell’art. 113, co. 1, d.lgs. 152/2006, dato che lo stoccaggio delle acque di vegetazione olearia veniva effettuato all’interno delle stesse vasche destinate alla raccolta delle acque di prima pioggia con il materiale organico. Tale situazione, per effetto di precipitazioni copiose, aveva reso possibile che le acque meteoritiche si contaminassero, sversandosi poi nel reticolato esterno.
In tale contesto, la Suprema Corte ha confermato l’inapplicabilità dell’assimilazione alle acque reflue domestiche riconosciuta dall’art. 101, co. 7, d.lgs. 152/2006.
Invero - se quest’ultima norma ammette l’assimilazione per le acque derivanti da un’attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con l’utilizzo di materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dalla coltivazione dei terreni dell’impresa - nella fattispecie l’impresa lavorava con biomasse per gran parte extraziendali.
Dall’impossibilità dell’assimilazione derivava dunque la conferma della condanna ai due titolari dell’impresa agricola ex art. 137, co. 9, d.lgs. 152/2006 per violazione delle disposizioni regionali in tema di utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari.

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