Imballaggi: rileva la destinazione del contenuto al mercato

Descrizione

Cass. civ. sez. III, sent. del 9 maggio 2023, n. 12458

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12458 del 9 maggio 2023, si esprime sulla nozione di imballaggio, nello specifico, chiarendo se questo:

  • debba essere inteso in modo astratto dalla cosa contenuta e protetta dal medesimo imballaggio e perciò sulla base della mera funzione del contenere e proteggere;
  • ovvero dipenda dalla funzione cui la cosa oggetto di imballaggio sia destinata e dunque deve guardarsi al contenuto e non al contenitore.

Il Collegio adito, sulla base dell’interpretazione letterale della normativa europea, stabilisce la conformità della seconda ipotesi, sottolineando che non rileva la funzione di contenente e protezione in sé, bensì la destinazione di ciò che è contenuto e protetto alla circolazione e dunque al mercato, sia che si tratti di prodotti finiti, di materie prime o degli stadi intermedi tra le due condizioni.

In merito al caso concreto, quindi, la Corte riassume che qualora trattasi di mero stoccaggio, senza destinazione al mercato, l’eventuale contenitore e protezione non integra la definizione di imballaggio, non trovando applicazione la relativa disciplina. Diversamente, qualora si tratti di un prodotto in procinto di essere venduto, il bene ha ormai acquistato la qualità di merce, diventando rilevante l’imballaggio ai fini della normativa in materia.

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