Illegittimo il generico assoggettamento a TARI dei magazzini funzionalmente collegati all’attività produttiva

Descrizione

TAR Lombardia, Sez. III, 29 agosto 2022, n. 1953

Con sentenza del 29 agosto 2022, n. 1953 il TAR Lombardia, sezione III, ha ritenuto contraria alla normativa di legge primaria la disposizione di un Regolamento comunale in materia di TARI nella parte ove escludeva dalle aree non soggette alla TARI i «magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati».
Più nello specifico secondo i giudici in base alla normativa di rango primario (cfr. l’art. 1, comma 649, L. 27/12/2013, n. 147), l’ambito entro il quale il Comune può esercitare il potere d’individuazione dei magazzini esclusi dall’assoggettamento a tariffa fa essenzialmente leva sul collegamento dei magazzini stessi all’esercizio dell’attività produttiva, da apprezzare sia sul piano funzionale che in termini di esclusività.
Consegue da ciò l’annullamento della previsione regolamentare che assoggetta comunque alla TARI i magazzini che, pur funzionalmente collegati all’esercizio dell’attività produttiva, sono «destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati» poiché la stessa non si concilia né con la norma primaria, né con alcuni passaggi dello stesso Regolamento oggetto di impugnativa (ove si ribadisce che «la detassazione spetta alle porzioni dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive di rifiuti speciali»).


LEGGI DI PIÙ

Questo contenuto è consultabile solo se si è sottoscritto un abbonamento CONTENT (oppure un pacchetto OPEN ACCESS)

 VAI AGLI ABBONAMENTI

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Contattaci se hai bisogno di maggiori informazioni su questo contenuto
RICHIEDI INFORMAZIONI
Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI