Descrizione
La pronuncia del TAR Puglia, n. 72 del 18 gennaio 2022 prende le mosse dall’esclusione da parte della stazione appaltante dell’offerente in quanto destinatario di un provvedimento di sospensione dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, adottato ex artt. 20, comma 1, lettera f) e 24, comma 7 del D.M. n. 120/2014, in ragione del tardivo pagamento della quota annuale d’iscrizione.
Insorge l’offerente escluso, sostenendo che detto provvedimento non incida in alcun modo sull’iscrizione, pregiudicando soltanto la possibilità per l’impresa iscritta di trasportare e trattare i rifiuti collegati alle categorie d’iscrizione da essa possedute, di cui resta comunque titolare sino alla cancellazione dall’albo.
Il TAR pugliese respinge il ricorso, affermando che il possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali determina “l’abilitazione soggettiva all’esercizio della professione e costituisce pertanto, un requisito che si pone a monte dell’attività di gestione dei rifiuti pacificamente rientrando nell’ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione”.
In tale quadro, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai ricorrenti, “oltre che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, anche, e senza soluzione di continuità, in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica”. Nella specie, “la sospensione della iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, seppur temporanea, ha determinato uno iato nel possesso da parte della controinteressata dello specifico requisito di idoneità professionale , richiesto a pena di esclusione dalla legge di gara, sicché l’Amministrazione ha correttamente provveduto alla revoca dell’aggiudicazione già disposta”.
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