I Comuni non hanno potere di imporre veti sull’autorizzazione impianto rifiuti

Descrizione

Consiglio di Stato, Sez. IV,  28 giugno 2022, n. 5376

Con sentenza 5376/2022 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un Comune lombardo avverso la decisione del Tar Lombardia che aveva annullato per mancanza di motivazione l'Autorizzazione unica a favore di un impianto di smaltimento.
La vicenda verteva su un'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 208 del Dlgs n. 152/2006 per la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento/recupero/stoccaggio di rifiuti non pericolosi, presentata alla Provincia di Lecco.
Nonostante parere urbanistico contrario, la Provincia procedeva con il rilascio dell’AUA, che veniva successivamente impugnato dal Comune.
Tra le motivazioni il Comune adduceva che, pur prendendo atto del valore di variante allo strumento urbanistico, ai sensi del comma 6 dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006, l’AUA, sarebbe stato pur sempre necessario il consenso del Comune ai fini dell’operatività della variante.
Ebbene, i Giudici ribadiscono sul punto che l’AUA può essere rilasciata dalla Regione (o dall'Ente delegato) qualora la conferenza di servizi, con decisione "assunta a maggioranza", abbia espresso parere favorevole senza che possa riconoscersi al Comune alcun "potere di veto" , come invece erroneamente preteso dal Comune di Lecco.
Il potere di veto preteso dal Comune, infatti, non è desumibile da alcuna disposizione normativa né dalla ratio del citato art. 208.

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