Il reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256 comma 2 del TUA e la qualifica di legale rappresentante: la pronuncia della Cassazione

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di Greta Catini

L’art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), comma 2 del TUA punisce i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Ma per la configurazione del suddetto reato è necessario che l’imputato rivesta la qualifica di legale rappresentante?

A rispondere a tale quesito ci ha pensato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 37603 del 2021.

Nel caso in questione, infatti, un soggetto privato condannato nel secondo grado, ai sensi del reato di cui all’art. 256 comma 2 del TUA, per aver depositato in modo incontrollato rifiuti speciali provenienti da lavori di manutenzione stradale, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo di non rivestire la qualifica di legale rappresentante e, quindi, di non essere perseguibile ai sensi dell’art. 256 comma 2 del TUA.

La Suprema Corte, quindi, alla luce di tale ricorso, ha dovuto affrontare la questione inerente al rapporto fra la qualifica di legale rappresentate e la configurazione del reato ex art. 256 comma 2 del TUA.


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