Codici CER: requisito di partecipazione o di esecuzione?

IL PUNTO SULL’ALBO

di Letizia Zavatti


L’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali non è solo un requisito imprescindibile per la lecita esecuzione di alcune attività di gestione dei rifiuti, ma è anche un tipico requisito di partecipazione a gara pubblica con particolare riferimento all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Se su questo però i giudici sembrano d’accordo, lo stesso non può dirsi con riguardo alla peculiare ipotesi in cui un operatore economico possieda l’iscrizione alla categoria dell’Albo e alla classe richiesta dal bando, ma non anche i codici CER richiesti dalla lex specialis.

Sulla natura di tale elemento quale requisito di partecipazione alla gara ovvero di esecuzione del contratto si è pronunciato il TAR Calabria, il quale, con la sentenza del 25 maggio 2020, n. 953, ha preso coraggiosamente le distanze da quanto affermato sul punto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

 


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