L’omessa o inesatta compilazione della Casella 11 del FIR, è responsabile il produttore?

Descrizione

di Antonio Mogavero

Il D. Lgs. 116/2020, noto ai più come uno dei decreti che recepiscono le direttive del cd. pacchetto economia circolare, stravolge la direttiva sui rifiuti, introduce il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti (RENTR) e sostituisce integralmente l’art. 193 del Testo Unico ambientale sul trasporto.

La valenza pratica di tali innovazioni, però, deve attendere l’adozione di specifici decreti ministeriali, cui è demandata, tra l’altro, la disciplina del nuovo modello del FIR, le modalità di numerazione, vidimazione tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale.

Pertanto, nell’attesa che quanto previsto sia realizzato nel minor tempo possibile, continuerà a trovare applicazione il modello cartaceo di cui al DM 145/98.

Al riguardo, recente pronuncia della Cassazione è tornata ad esprimersi in merito ad un aspetto che ha impegnato lungamente la giurisprudenza, ossia la responsabilità in ordine alla violazione delle norme sulla compilazione dei formulari.

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