La qualifica di rappresentante legale è necessaria per la configurazione del reato di abbandono o deposito incontrollato dei rifiuti ai sensi del comma 2 dell'art. 256 del TUA?

EDITORIALE, 30/11/2022

La risposta al suddetto quesito è stata fornita dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 37603 del 2021 in cui è stato ribadito l’orientamento secondo cui “il reato è configurabile nei confronti di chi abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell'agente o della natura dell'attività medesima e - si è in un'occasione affermato - la responsabilità imputabile all'ente o all'impresa attiene anche al dipendente che abbia dato causa all'evento o abbia contribuito alla commissione della condotta stessa (Cfr. Sez. 3, n. 11490 del 15/12/2010,)”.

D’altra parte, è stato anche precisato che a differenza dell'ipotesi prevista dal comma 1, il comma 2 dell’art. 256 del TUA integra gli estremi di un reato proprio in quanto è necessario accertare che la condotta sia riconducibile alla responsabilità del titolare dell'impresa, ovvero che quest'ultimo abbia delegato la gestione dei rifiuti ad altro soggetto, il quale ne ha abbia pertanto assunto la correlativa responsabilità.

La Suprema Corte, tuttavia, ha anche specificato che “gli stringenti requisiti che la giurisprudenza richiede per la validità della delega rilevano ai fini di escludere la penale responsabilità del delegante nel caso di reati posti in essere dal delegato (cfr. Sez. 3, n. 15941 del 12/02/2020, Fissolo, Rv. 278879), mentre per la soggettiva imputazione di tale attività gestoria all'impresa ai fini della sussistenza del reato in esame anche in capo al delegato è sufficiente che a quest'ultimo fossero stati di fatto conferiti i poteri connessi alla gestione dei rifiuti”.

Sulla base dei suddetti principi, quindi, la Corte di Cassazione, nel caso affrontato nella sentenza n. 37603 del 2021 ha ritenuto legittima la statuizione di secondo grado con cui era stato condannato ai sensi dell’art. 256 comma 2 del TUA, un soggetto facente parte dell’ente, non Legale rappresentante in quanto questo ultimo non aveva agito nella veste di privato cittadino bensì “quale collaboratore della [...] assumendo quindi la responsabilità propria del titolare o comunque del soggetto responsabile della gestione dei rifiuti per conto della società stessa".

La Suprema Corte, quindi, non ha ritenuto di dover riqualificare il fatto nell’illecito amministrativo di cui all’art. 255 (Abbandono di rifiuti) del TUA, come sostenuto invece dal ricorrente.

Ad ogni modo, alla luce della intervenuta prescrizione del reato in commento, ha dovuto comunque annullare senza rinvio la sentenza di secondo grado.


 

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