La Cassazione lo ribadisce: attenzione ai doveri di controllo per il prestanome

EDITORIALE, 30/11/2021

Con la sentenza 18.10.2021, n. 37599, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della configurabilità dei reati ambientali da parte del mero prestanome di una società.

L’occasione è stata fornita in un procedimento avente ad oggetto il reato di cui all’art. 256, co. 4 TUA, il quale sanziona la violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni per la gestione delle discariche.

In particolare, tutti gli imputati (legale rappresentante-prestanome e amministratori di fatto) erano stati condannati ai sensi del citato art. 256, co. 4 TUA per non aver dato seguito ad un provvedimento di diffida con il quale la Provincia aveva intimato l’avvio dei lavori di recupero della discarica entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Per quanto di interesse, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affermando che la sua posizione di mero prestanome sarebbe stata sufficiente ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la contestazione della fattispecie in esame: in altre parole, il fatto di non gestire realmente la società e di essere appunto un “uomo di paglia” avrebbe escluso sia la volontà di commettere il reato (dolo), sia qualsiasi altra forma di rimproverabilità (colpa).

Ebbene, la Corte di Cassazione non è stata dello stesso avviso, ricordando infatti che il reato ben può essere ascritto anche in capo al mero legale rappresentante, sul quale gravano specifici e puntuali doveri di verifica e di controllo discendenti proprio dalla posizione ricoperta.

Ed infatti, ricordano i giudici, si tratta di un principio già consolidato in altri settori dell’ordinamento, quali:

  • il settore penale-fallimentare, ove il prestanome risponde del reato di bancarotta qualora non eserciti il controllo dovuto;
  • il settore penale-tributario, ove il prestanome può essere chiamato a rispondere per l’omesso impedimento dell’evento “fiscale” realizzatosi.

Si tratta, insomma, di ipotesi in cui la responsabilità è addebitata al legale rappresentante in forma omissiva, tipicamente in concorso con l’amministratore di fatto, ossia con l’autore che si può definire “principale”.

Alle medesime conclusioni si deve quindi giungere con riguardo al settore ambientale e, segnatamente, alla gestione dei rifiuti.

La Corte di Cassazione ha ricordato infatti che “in materia di gestione di rifiuti, l'amministratore di diritto di una società risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti anche nel caso in cui la gestione societaria sia, di fatto, svolta da terzi, gravando sul primo, quale legale rappresentante, i doveri positivi di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione, pur se questi sia mero prestanome di altri soggetti che agiscano quali amministratori di fatto.

Poste queste premesse, gli stessi principi dovevano quindi applicarsi al caso di specie, ove il ricorrente era appunto legale rappresentante della società, che svolgeva l’incarico a titolo oneroso e che aveva appreso dell’esistenza della diffida: “I principi richiamati devono trovare applicazione anche nella fattispecie in esame, con la conseguenza che risulta destituita di fondamento la censura sollevata dal ricorrente, con cui si pretende di dimostrare l’assenza di un pactum sceleris tra lo stesso e gli amministratori di fatto della società, sulla base del ruolo di “mero prestanome” ricoperto all’epoca dei fatti contestati. A ben vedere, è proprio l’aver assunto suddetta carica [...] ad integrare l’elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente, in concorso con gli altri amministratori per i quali si è proceduto separatamente”.

Ebbene la pronuncia, seppure impropria nella parte in cui fa derivare quasi automaticamente la sussistenza dell’elemento soggettivo dall’assunzione della carica di legale rappresentante, è comunque di notevole rilevanza perché ci ricorda che l’assunzione di determinate cariche fa scattare specifici doveri di controllo che, se non rispettati, possono fondare la responsabilità per omessa vigilanza.


 

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