Gli obblighi REACH in caso di importazione di articoli contenenti sostanze chimiche

EDITORIALE, 31/12/2022

Certi beni, più di altri, chiamano gli operatori economici che li utilizzano a particolari adempimenti: è il caso, ad esempio, degli articoli contenenti sostanze chimiche, i quali sono assoggettati alla disciplina di cui al Regolamento REACH (Regolamento 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio), il quale detta una disciplina sulla regolamentazione delle sostanze chimiche, volta ad assicurare un maggior livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

E in questo perimetro, certi operatori economici, più di altri, sono chiamati ad adempimenti più gravosi per il particolare ruolo ricoperto nella filiera: è il caso, ad esempio, dell’importatore di articoli contenenti sostanze chimiche.

Riepiloghiamo, quindi, i principali obblighi che sorgono in capo a questi soggetti che, è bene precisarlo, sono coloro che fanno entrare nell’Unione un articolo da un Paese extra-UE.

In caso di importazione di un articolo da un paese extra UE, il professionista dovrà anzitutto:

  1. effettuare la registrazione delle sostanze ex art. 7, par. 1 Regolamento REACH, al ricorrere delle seguenti condizioni cumulative: la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno; la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili; la sostanza non è stata ancora registrata per quell'uso specifico.
  2. effettuare la notifica all’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche ex art. 7, par. 2 Regolamento REACH delle sostanze cd. candidate contenute nell’articolo, ovvero delle sostanze preoccupanti inserite nella lista delle sostanze candidate per l’autorizzazione, al ricorrere cumulativo delle seguenti condizioni: la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno; la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso; la sostanza non è stata ancora registrata per quell'uso specifico.

Inoltre, l’attività di importazione viene considerata una immissione sul mercato, a prescindere dalla destinazione finale dell’articolo.

Infatti, l’art. 3, punto 12 qualifica l’immissione sul mercato come “l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita” e precisa successivamente che “l'importazione è considerata un'immissione sul mercato”.

Pertanto, se l’importazione è sempre considerata una immissione sul mercato, ne consegue che in caso di acquisto da un Paese extra-UE di un articolo, l’operatore dovrà porre in essere gli adempimenti legati a tale attività e, in particolare:

  • effettuare la comunicazione all’eventuale successivo destinatario (nei rapporti B2B) delle informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza ex art. 33, par. 1 REACH;
  1. effettuare la notifica SCIP all’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche ai sensi dell’art. 9 direttiva 2008/98/CE, la quale mira a fornire a tale Agenzia le stesse informazioni di cui al precedente punto con lo scopo finale di migliorare la gestione dei rifiuti, come peraltro esplicitato nelle Linee Guida dell’Agenzia recanti “Prescrizioni per le notifiche SCIP”.

Diversi, quindi, gli adempimenti che l’importatore di articoli deve tenere a mente per il corretto svolgimento della sua attività.


 

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