Fanghi da depurazione in agricoltura, i dubbi sul documento di trasporto!

EDITORIALE, 30/11/2020

Chi confidava che i decreti di recepimento delle cd. “direttive sull’economia circolare” potessero fare chiarezza in merito ai diversi punti dolenti della disciplina sui fanghi, non può che essere rimasto deluso!

Sia chiaro, nessuno sperava in tanto, posto che, vista l’assenza di disposizioni al riguardo, il Governo è stato delegato ad adottare una nuova disciplina organica in materia, ai sensi dell’art. 15, comma 1 lett. b), L. 117/2019[1].

Pertanto, l’auspicio era che non si rendesse ancora più incerta detta normativa. Così non è stato!

A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 116/2020[2] all’art. 193 del Testo Unico ambientale, infatti, emergono dubbi in merito al corretto trasporto dei fanghi impiegabili in agricoltura, precisamente, su quale documento deve accompagnare detta movimentazione.

Procediamo con ordine.

Ebbene, la regolamentazione sull’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura non è dettata da un apparato normativo autosufficiente, bensì la normativa speciale di cui al D. Lgs. 99/92 deve essere integrata dalla disciplina generale sui rifiuti, ossia dal Testo Unico ambientale.

Le norme richiamate presentano due documenti di trasporto differenti, i quali, pur accumunati dalla medesima finalità, non coincidono in ordine al contenuto. Al riguardo, il legislatore del ’92 prevede che la movimentazione dei fanghi sia accompagnata da una scheda di accompagnamento, compilata secondo quanto contenuto nell’Allegato IIIA del decreto 99/92.

Allo stesso modo, però, rimanda alla disciplina generale sui rifiuti per specifiche attività tra cui il trasporto, ai sensi della quale è necessario accompagnare i fanghi con il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).

Ciò posto, i dubbi su quale documento fosse necessario adoperare sono stati sempre dipanati, in maniera netta, dal legislatore ambientale nell’art. 193 TUA.

Inizialmente prevedeva che il contenuto della disposizione del Codice dell’ambiente riservata al trasporto dei rifiuti non si applicasse allo spostamento dei fanghi impiegati in agricoltura. A seguito del correttivo del 2008, invece, chiarisce che la scheda di accompagnamento di cui al D. Lgs. 99/92 “è sostituito del formulario di identificazione”.

Il D. Lgs. 116/2020, sostituendo integralmente l’art. 193 TUA, non dimentica di riservare un comma alla risoluzione di detto problema, pur tuttavia si esprime in termini decisamente meno netti.

 La nuova disposizione, infatti, prevede che “il formulario di identificazione di cui al comma 1, con riguardo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, può sostituire il documento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonché le sottoscrizioni richieste, ancorché non previste nel modello del formulario”.

Pertanto, se nelle previgenti formulazioni si esprimeva in maniera decisa adoperando “è sostituita”, dalla locuzione “può sostituire” può ragionevolmente presumersi che sia possibile utilizzare per detto trasporto non solo il formulario di identificazione ma nuovamente la summenzionata scheda di accompagnamento di cui all’art. 13 del D. Lgs. 99/92.

Vista l’assenza di ulteriori disposizioni, inoltre, è possibile presumere che il trasportatore possa autonomamente scegliere quale documento adoperare per la movimentazione?

Risulta evidente, quindi, che in una materia costellata da dubbi se ne aggiunge un altro, sperando che il prossimo decreto sui fanghi faccia chiarezza anche al riguardo.


[1] Legge 4 ottobre 2019, n. 117. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

[2] Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

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