Deposito oli usati, come comportarsi?

EDITORIALE, 30/06/2022

Come noto, per oli usasti deve intendersi “qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici”.

La gestione di questo flusso di rifiuti è disciplinata dall’art. 216-bis TUA e dal D.Lgs. 95/1992, che si pone in rapporto di specialità rispetto alla generale normativa in materia di rifiuti contenuta nella Parte IV del Testo Unico ambientale.

In tal quadro, però, non mancano delle criticità legate soprattutto alla conduzione del deposito temporaneo presso i produttori. Infatti, l’art. 4 del decreto del 92 attribuiva allo Stato il compito di adottare le diverse misure tecniche volte proprio all’eliminazione degli oli usati, che vi provvedeva con il DM 392/1996.

Tuttavia, con l’entrata in vigore del Testo unico ambientale il Legislatore abrogava diverse disposizioni, tra cui proprio l’art. 4 del D.Lgs. 95/1992. Risulta evidente, quindi, come le maggiori criticità attengono l’attuale operatività del DM 392/1996, a fronte dell’abrogazione della norma che ne rappresenta il presupposto.

Queste incertezze non possono che ripercuotersi sui diversi operatori.

Inoltre, si precisa che in assenza di specifici chiarimenti, in dottrina si sono formati due contrastanti orientamenti: il primo che propende per ritenere che dall’abrogazione dell’art. 4 consegua anche l’abrogazione del DM del 96 nonostante manchi un’esplicita previsione in tal senso; diversamente, il secondo sostiene la perdurante vigenza del decreto ministeriale anche a fronte dei diversi richiami normativi successivi al 2006, si pensi al decreto sui centri di raccolta o proprio all’art. 216-bis.

A fronte di questa confusione, si registra però una recente pronuncia della giurisprudenza, precisamente del TAR Emilia-Romagna n. 59/2021, che non ritiene condivisibile la tesi secondo cui l’avvenuta abrogazione (ad opera del Testo Unnico ambientale) dell’articolo 4 D.Lgs. 95/1992 comporterebbe anche l’abrogazione del decreto del 1996.

Innanzitutto, dalla pronuncia emerge che il DM 392/1996 non rientra nell’elenco tra le disposizioni espressamente abrogate dall’art. 264 TUA e che dal comma 2 della medesima norma risulta la volontà di procedere all’abrogazione esclusivamente di quanto espressamente individuato.

Inoltre, il tribunale sembra conformarsi al secondo orientamento, chiarendo proprio che prova della persistente vigenza del decreto in esame risulta dal richiamo operato da successivi provvedimenti normativi, nonché dallo stesso art. 216-bis TUA, comma 7.

Quest’ultimo infatti prevede che nelle more dell’emanazione di specifici criteri volti all’adozione di norme tecniche “le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all’allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392”, così indirettamente confermandone la vigenza.

In altri termini, detta pronuncia, intervenendo sull’annosa questione descritta, stabilisce la perdurante vigenza del DM 392/1992 e, di conseguenza, la sua applicazione.

Ne consegue, quindi, che devono intendersi vigenti anche le disposizioni in ordine al deposito, in quanto il DM stabilisce che gli impianti di stoccaggio presso i detentori – da intendersi il deposito temporaneo – di capacità superiore a 500 litri “devono avere caratteristiche tali da soddisfare quanto previsto nell’allegato C al presente regolamento.


 

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