Chiarimenti del MiTe sul trasporto dei rifiuti derivanti da manutenzione delle reti fognarie

EDITORIALE, 07/07/2022

Poco meno di un anno fa è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 luglio 2021 n. 108, la quale ha profondamente modificato il comma 5 dell’art. 230 TUA, chiarendo che il produttore dei rifiuti derivanti da servizi di manutenzione delle reti fognarie è da identificare in colui che fornisce i suddetti servizi. Non solo, il nuovo comma 5 predispone un nuovo documento di accompagnamento di detta categoria di rifiuti e sancisce che, ai fini del relativo trasporto, il manutentore deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Interpellato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali su alcuni dubbi interpretativi relativi alla suddetta norma, in data 30 giugno 2022 il MiTe ha emanato una circolare riguardante la raccolta e il trasporto dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle reti fognarie.

Precisamente, l’ANGA domanda se il documento di trasporto così introdotto debba ritenersi sempre obbligatorio o se, invece, sia alternativo al formulario d’identificazione di cui il comma 1 dell’art. 193 TUA.

Nel prendere in carico la questione, il Ministero chiarisce innanzitutto la natura del nuovo documento di trasporto, la cui funzione è quella di accompagnare il rifiuto derivante dall’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia. A tal fine la predisposizione di tale modello è affidata allo stesso Albo Gestori Ambientali, che lo ha approvato con delibera n. 14 del 21 dicembre 2021.

Fatte queste premesse, viene chiarito il carattere speciale della disposizione di cui l’art 230 c. 5 TUA rispetto all’art. 193 c. 1 TUA e, dunque, il carattere sostitutivo del documento di trasporto nei confronti del generico formulario di identificazione dei rifiuti.

Alla luce di quanto affermato, conclude il Ministero, il suddetto modello deve essere sempre tenuto e compilato al posto del FIR per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti da manutenzione delle reti fognarie dal luogo in cui vengono prodotto sino all’impianto di recupero/smaltimento o, in alternativa, deposito temporaneo del produttore.

In altri termini, il Ministero chiarisce che tra i due documenti vige un rapporto di alternatività, dovendosi necessariamente impiegare, in caso di trasporto di rifiuti da manutenzione fognaria dal luogo di produzione, il documento di cui all’art. 230, comma 5, TUA.

Tutto ciò posto, occorre specificare che nelle ipotesi di trasporto dei medesimi rifiuti dal deposito temporaneo all’impianto di destinazione (ossia di recupero o smaltimento) sarà necessario, invece, impiegare il canonico formulario di cui all’art. 193 TUA.  


 

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