BIOMETANO: CHI SI FERMA È PERDUTO

EDITORIALE, 19/06/2019

Energie pulite, energie rinnovabili, fonti di energia alternativa, tanti modi diversi per definire un medesimo obiettivo: il passaggio a una società che utilizza sempre di meno i combustibili di origine fossile (c.d. decarbonizzazione) e che si basa sempre di più su un’economia di tipo circolare.

In tale contesto, ruolo di player fondamentale lo sta giocando il biometano. Volendo dare dei numeri, possiamo dire che con 70 chili di compost si percorrono più di 100 chilometri di strada. E ancora, con il biometano si abbattono le emissioni e si aiuta la crescita sostenibile.

Che cosa è il biometano? Presto detto! 

Il biometano è un particolare tipo di biogas che ha subito un processo di raffinazione, per arrivare a una particolare concentrazione appunto di metano, grazie alla quale potrà essere utilizzato come biocombustibile per i veicoli a motore, al pari del gas naturale.

Il biometano, nello specifico, è il prodotto della raffinazione del (bio)gas originato dalla decomposizione biologica di sostanze organiche (quali scarti alimentari, scarti dell’industria agricola, reflui degli animali e ad oggi addirittura anche dei reflui della fognatura), condotta in assenza di ossigeno, mediante un processo conosciuto come Digestione Anaerobica.

Tale processo virtuoso, sembra tuttavia destinato a subire una battuta di arresto, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio 2018, che ha di fatto negato cittadinanza alle autorizzazioni regionali “caso per caso” in materia di end of waste.

Ed invero, secondo alcuni, gli impianti che producono biogas (ad es. da rifiuti) e successivamente lo trasformano in biometano – ponendo in essere un’operazione di recupero1-  devono comunque essere autorizzati ai sensi dell’art. 184-ter, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (l’end of waste per l’appunto). Di qui il blocco autorizzativo.

Preferibile appare, tuttavia, aderire a quella corrente di pensiero che qualifica il biogas come emissione gassosa, soggetta alle regole di cui alla Parte V2 del Testo Unico Ambientale, invece che a quelle previste dalla Parte IV  del TUA in tema di gestione dei rifiuti. Con la conseguenza che, non essendo il biometano un residuo della trasformazione di un rifiuto, non sembra legittimo sospenderne gli iter autorizzatori, in quanto non trattasi di end of waste.

A ben vedere, a sostegno della qualifica (seppur indiretta) del biogas quale emissione  - con tutte le conseguenze sopra esposte che da tale qualifica discendono - si è pronunciata anche giurisprudenza recente3.

Ad ogni modo, la materia non è lasciata priva di regolamentazione, venendo le caratteristiche del biometano compitamente delineate da un articolato sistema di norme4. In particolare, quanto alle autorizzazioni all’esercizio dei relativi impianti, il D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28 distingue una procedura abilitativa semplificata, dalla generale autorizzazione unica.

La normativa dunque c’è e risulta oltremodo esaustiva e sufficiente a delineare i presupposti specifici del caso concreto. Allora perché intestardirsi su un’interpretazione che impedisce all’Italia di crescere?! Soprattutto a fronte di eccellenze tutte italiane che ci vedono all’avanguardia nella produzione di biometano.

Il futuro è di chi  lo saprà immaginare, cerchiamo dunque di non cadere nello stereotipo opposto, perché – come ripetuto da molti – “chi si ferma è perduto”.



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1 Art. 183, comma 1, lett. t: “«recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”.

2 Parte V che recita “norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”.

3 Si segnalano, tra le altre: Cass. Pen. Sez. III 8 febbraio 2019 n. 6270; Cass. Pen. Sez. III 6 marzo 2015 n. 9795; Cass. Pen. Sez. III 9 giugno 2010 n. 22012.

4 Per una analisi di dettaglio si veda D.Carissimi, “autolesionismo, EOW e biometano. Come voler impedire all’Italia di crescere”, In Ambiente Legale Digesta marzo-aprile 2019.

 

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