Trasporto “ambulante”: solo per rifiuti che formano oggetto del proprio commercio

Descrizione

Cass. pen., sez. III, sent. del 27 aprile 2023, n. 17394

In materia di rifiuti, per l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 266, comma 5, TUA, a tenore del quale “le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate da soggetti abilitati allo svolgimento della attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”, occorre non solo che l’agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ma anche che si tratta di rifiuti che formano oggetto del suo commercio ma non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente separate.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione, con la decisione n. 17394/2023, in merito al ricorso presentato da un soggetto che trasportava rifiuti fuori dal territorio comunale all’interno del quale era, in ipotesi, autorizzato al commercio itinerante. Inoltre, detti rifiuti erano diversi da quelli riconducibili al materiale ferroso che formava oggetto del suo commercio, ricomprendendo apparecchiature elettriche ed elettroniche o rifiuti da costruzione e demolizione. LEGGI DI PIÙ

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