Terre e rocce da scavo, sottoprodotti nel rispetto delle condizioni

Descrizione

Cassazione penale, Sez. III, Sentenza del 14 ottobre 2022, n. 38864

In tema di gestione dei rifiuti l’applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo, nella parte in cui sottopone i materiali al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.

È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 38864/2022, con il quale conferma l’orientamento ormai costante circa la corretta qualificazione delle terre e rocce da scavo.

Gli Ermellini, così, respingevano il ricorso presentato dal legale rappresentante di una ditta che svolgeva, senza la necessaria autorizzazione, un’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ossia lo stoccaggio di ingenti quantitativi di terre e rocce da scavo e di rifiuti misti derivanti dall’attività di costruzione e demolizione, in violazione anche della destinazione urbanistica del sito.

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