Rimozione rifiuti: quando non risponde il curatore fallimentare?

Descrizione

TAR Lombardia, Sez. III, Sentenza del 27 aprile 2022, n. 911

Con la sentenza n. 911 del 27 aprile 2022, il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso avverso l’ordinanza di rimozione dei rifiuti notificata al curatore fallimentare, specificando, che quest’ultimo non acquista la titolarità dei beni del fallito ma ne è solo un amministratore con facoltà di disposizione.

Secondo il TAR, fatta salva l’eventualità di univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore fallimentare sull’abbandono dei rifiuti, la curatela fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, da ordinanze sindacali dirette alla tutela dell’ambiente, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell’impresa fallita, non subentrando alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti.

Nel caso di specie il curatore non era stato autorizzato a svolgere alcuna attività d’impresa, né risulta possessore o detentore del sito inquinato, non essendo mai stato immesso nella disponibilità del bene.

Detta pronuncia si pone in contrasto con l’orientamento che riconosce la legittimazione passiva del curatore fallimentare all’ordinanza sindacale di rimozione, in quanto, nel caso di specie, quest’ultimo non rileva qual detentore dei rifiuti, non entrando nella disponibilità del bene. LEGGI DI PIÙ

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