Responsabilità: Corresponsabilità del produttore e del trasportatore in caso di FIR incompleto

Descrizione

Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza del 20 giugno 2022, n. 19748

Nelle ipotesi di compilazione incompleta del formulario di identificazione dei rifiuti, ne rispondono sia il produttore che il trasportatore dei rifiuti, in quanto entrambi obbligati alla compilazione e sottoscrizione del documento.

È quanto afferma la Corte di Cassazione con Ordinanza 19748/2022, con la quale l’organo giudicante respinge il ricorso contro un’ordinanza di ingiunzione da parte del Comune di Milano.

Nel caso in specie la società cooperativa, destinataria del provvedimento, lamentava l’errato addebito della responsabilità per l’assenza del peso dei rifiuti a destinazione in 17 formulari, oltre che al produttore, anche al trasportatore, il quale si era limitato a controfirmare i documenti.

Nell’affermare la corresponsabilità dei due soggetti, la Corte sottolinea che la doppia misurazione (ad inizio e a fine trasporto), prevista dalla normativa, è necessaria ai fini della completezza de formulario, non potendo essere ricostruita sulla base di altri e ulteriori elementi all’infuori della pesatura.


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