Prescrizioni autorizzazione: ogni violazione rileva

Descrizione

Cass. pen. Sez. III, sent. del 20 marzo 2023, n. 11552

L’art. 256, comma 4, D.Lgs. 152/2006 sanziona l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, qualunque esse siano, senza distinzione tra prescrizioni inerenti ai rifiuti e prescrizioni relative ad altro. Ciò trova fondamento nel fatto che tutte le prescrizioni imposte con l’autorizzazione costituiscono le condizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi cui deve essere informata la gestione dei rifiuti. Di conseguenza, la violazione di qualunque prescrizione infrange il precetto penale.
Ciò che legittima una limitazione alla libertà di iniziativa privata consentite dalla Costituzione, all’art. 41, comma 2, è la gestione dei rifiuti nel suo complesso, in quanto attività di pubblico interesse. Dunque, è l’intera attività di impresa che rileva, dal suo inizio fino alla sua fine, non sfuggendo alla valutazione di tale pubblico interesse nemmeno il modo e i tempi della sua cessazione.
Detto principio è stato di recente affermato ed applicato anche dalla Cassazione, mediante la sentenza n. 1152/2023, chiamato a pronunciarsi su un ricorso per l’annullamento della pronuncia in primo grado, che aveva dichiarato colpevole il ricorrente del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) e 4, del D.Lgs. 152/2006, per aver quest’ultimo erroneamente stoccato le materie prime secondarie, considerate ai sensi dell’autorizzazione, come rifiuti.

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