Patteggiamento e spese di giustizia per la persona giuridica

Descrizione

Cass.pen., sez. III, sent. 3 agosto 2022, n. 30610

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30610 del 3 agosto 2022, in accoglimento del ricorso di una S.p.A. alla quale era stato contestato l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 in relazione al reato di cui all’art. 452-quinquies (Delitti colposi contro l’ambiente) c.p., ha affermato che, in caso di patteggiamento, l’ente non può essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Tra i motivi fondanti la decisione, in particolare il fatto che l’art. 63 del d.lgs. 231/2001, che regola l’applicazione della sanzione su richiesta dell’ente, sia rimasto immutato a seguito dell’entrata in vigore, mediante legge n. 134 del 2003, del cosiddetto “patteggiamento allargato” (art. 444 c.p.p.)
Per quest’ultimo, infatti, non sono stati, previsti i medesimi benefici riguardanti il patteggiamento tradizionale ex art. 445 c.p.p., tra cui l’esclusione del pagamento delle spese processuali, delle pene accessorie e delle misure di sicurezza.
I giudici della Suprema Corte hanno poi affermato che occorre tenere distinti i due procedimenti, l’uno riguardante la persona fisica, l’altro l’ente: il fatto che l’imputato persona fisica abbia patteggiato la pena costituisce un requisito di ammissibilità del patteggiamento dell’ente, ma non performa il contenuto dell’azione esercitato nei confronti dell’ente stesso, né ne condiziona gli esiti. Ciò si evince dal fatto che l’ente può patteggiare la sanzione anche quando il giudizio a carico dell’imputato persona fisica sia astrattamente definibile, ma non ancora definito, con il patteggiamento.
Ad ulteriore riprova dell’autonomia dei due procedimenti, gli Ermellini hanno rammentato che, stante il disposto di cui all’articolo 63 del d.lgs. 231/2001, a prescindere dalle vicende processuali che riguardano l’imputato persona fisica, l’ente può sempre chiedere l’applicazione della sanzione nei casi in cui per l’illecito amministrativo sia prevista la sola sanzione pecuniaria.

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