Mancato trasferimento sistema idrico nell’ATO, si a potere sostitutivo regionale

Descrizione

TAR Lazio, Sez. V, sent. del 6 luglio 2023, n. 11381

Il TAR Lazio, con la decisione n. 11381/2023, respinge il ricorso per l’annullamento di una delibera della Giunta regionale, con la quale si esercitava il potere sostitutivo, ai sensi degli artt. 153, comma 1, e 172, comma 4, TUA, per il trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico dell’ATO, intervenuta dopo la scadenza del termine perentorio fissato dalla legge per il trasferimento unitario delle infrastrutture.

A seguito di una puntuale ricostruzione normativa e conformandosi alle recenti pronunce sul tema, il Tribunale amministrativo ribadisce che spetta al presidente della Regione la titolarità di poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti, di modo che l’inadempimento dell’obbligo di aderire all’Ente di governo d’ambito (di cui all’art. 147) e l’inadempimento dell’obbligo di trasferire a quest’ultimo le infrastrutture idriche (di cui all’art. 153) sono soggetti alla stessa disciplina, che prevede l’intervento sostitutivo regionale alla scadenza dei termini previsti, senza ulteriori limiti e condizioni, se non quelli procedurali posti dall’art. 172, comma 4, TUA.

LEGGI DI PIÙ

Questo contenuto è consultabile solo se si è sottoscritto un abbonamento CONTENT (oppure un pacchetto OPEN ACCESS)

 VAI AGLI ABBONAMENTI

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Contattaci se hai bisogno di maggiori informazioni su questo contenuto
RICHIEDI INFORMAZIONI
Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI