Legittimo il bando che richiede l’iscrizione dell’esecutore all’ANGA

Descrizione

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza del 12 ottobre 2022, n. 8715

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8715 del 12 ottobre 2022, ha nuovamente ribadito la legittimità del bando di gara che pone in capo all’esecutore materiale del servizio di svuotamento dei cestini di rifiuti di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA).

Nello specifico, il Collegio osserva che l'iscrizione all'ANGA costituisce un requisito tecnico professionale di natura soggettiva e personale, che, in quanto tale, deve essere strettamente riferito al soggetto che in concreto svolge il servizio. Del resto, continuano i giudici, “La diversa interpretazione proposta dall'appellante volta a ritenere sufficiente l'iscrizione all’Albo da parte della sola società cooperativa in quanto soggetto formalmente partecipante alla gara, condurrebbe ad una sostanziale vanificazione delle ragioni sottese alla necessità del possesso del requisito di idoneità professionale, la cui ratio è appunto ravvisabile nella garanzia di idoneità dell'operatore concretamente deputato a svolgere il servizio, assicurata proprio dall'iscrizione all'Albo”.

Ecco, dunque, che viene confermata la pronuncia con la quale il Tar Veneto aveva rigettato il ricorso contro l’esclusione del ricorrente che, in sede di offerta, aveva dichiarato che l’esecuzione materiale del servizio sarebbe stata affidata ad altra società sprovvista di iscrizione all’Albo gestori ambientali.

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