L’autorizzazione unica di gestione dei rifiuti è un atto di assenso unico

Descrizione

Cons. Stato, sez. IV, sent. del 4 settembre 2023, n. 8156

Per l’impianto di smaltimento e recupero, l’autorizzazione regionale ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 rileva quale atto di assenso unico, comprensivo delle autorizzazioni di competenza di tutti gli altri enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio.

È quanto ribadito dal Consiglio di Stato, nella decisione n. 8156/2023, con la quale ha accolto il ricorso dell’appellante che aveva presentato istanza avente ad oggetto l’installazione di un impianto di distribuzione carburanti per uso privato da realizzarsi presso l’insediamento dove la stessa svolge l’attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi.

I Giudici di primo grado, in particolare, avevano sottolineato come l’impianto stesso fosse privo di validi titoli edilizi e dell’autorizzazione allo scarico ed aveva ritenuto, inoltre, che tali titoli non possono essere sostituiti dall’autorizzazione regionale per l’impianto di smaltimento e recupero rifiuti.

Tale ragionamento è stato disatteso in sede di appello, poiché la sostituzione del titolo regionale con tutti gli altri visti è un effetto che discende dal comma 6 dell’art. 208 T.U.A.

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