L’autorizzazione per un impianto di trattamento rifiuti non è modificata dalle “prescrizioni esecutive”

Descrizione

Cons. di Stato sent. 7 Luglio 2022 n. 5670

Il procedimento di autorizzazione di un impianto non può mai essere rinnovato per il sol fatto che la Pubblica amministrazione abbia impartito delle prescrizioni riguardanti la fase di esercizio dell’attività; quest’ultime, infatti, non alterano il contenuto sostanziale della precedente autorizzazione.
È quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7 Luglio 2022 n. 5670, con la quale i giudici accolgono il ricorso presentato contro una sentenza del TAR Puglia che annullava il provvedimento autorizzatorio di un impianto di produzione di biometano e ammendante. Ebbene, il Consiglio di Stato ribalta l’affermazione dei giudici di prime cure, secondo i quali le prescrizioni esecutive modificano radicalmente il titolo autorizzatorio, affermando che la rinnovazione del procedimento ha luogo solo in caso di “modifiche sostanziali”. Tra queste non rientrano, sottolinea il Consiglio, quelle inerenti la fase di esercizio dell’attività ovvero dettagli della progettazione esecutiva.

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