La prescrizione trentennale non si applica agli interventi di bonifica

Descrizione

Cons. Stato, Sez. IV, sent. dell’8 febbraio 2023, n. 1397

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1397 dell’8 febbraio 2023 ha respinto il motivo di ricorso con cui l’appellante sosteneva che l’avvenuta abrogazione della lett. i), dell’art. 303, del D. Lgs. n. 152 del 2006 (che escludeva l’applicazione della disciplina in tema di danno ambientale alle situazioni di inquinamento a far data dal 2013) dimostrerebbe l’avvenuta estensione dell’intero istituto del danno ambientale e della sua disciplina, anche alle operazioni di bonifica, ivi compresa la prescrizione trentennale.
Secondo i Giudici di Palazzo Spada tale interpretazione è basata sull’erroneo presupposto che il danno ambientale di cui all’art. 298 del D. Lgs. 152 del 2006 sia sovrapponibile alla contaminazione di cui all’art. 239 del medesimo.
La nozione di “evento potenzialmente in grado di contaminare il sito” ex art. 242 del sopracitato decreto è solo una sub specie rispetto a quella di deterioramento riferibile al danno ambientale: “non tutta la disciplina in materia di danno ambientale si estende alla diversa tematica delle bonifiche”. Dalla pronuncia, quindi, emerge che un’erronea interpretazione diretta a sostenere la sovrapponibilità integrale tra i due istituti condurrebbe ad affermare che l’abrogazione della lettera i) dell’art. 303 comporterebbe l’abrogazione implicita dell’intero Titolo V della Parte IV, in contrasto con la volontà del legislatore. È pertanto necessario mantenere le due nozioni distinte.

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