La contestazione della mancata attivazione del solo servizio di raccolta dei rifiuti speciali non è sufficiente per sottrarsi alla TARI

Descrizione

Cass. civ., Sez. V, sent. del 24 febbraio 2023, n. 5775

L’allegazione da parte del contribuente della mancata attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti speciali (sostanzialmente diversa dalla mancata istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti) nella zona di riferimento non consente la sottrazione dall’imposizione.
L’art. 1, commi 656 e 657, dalla legge n. 147 del 2013, infatti, stabilisce che il tributo non è escluso per la mancata effettuazione del servizio o dalla sua inadeguatezza ma attribuiscono il diritto del contribuente a delle riduzioni tariffarie, ove venga adempiuto l’onere probatorio della sussistenza delle condizioni che consentono di beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.
In applicazione dell’art. 115 c.p.c., la parte pubblica è esonerata dall’onere della prova in quanto la contestazione del contribuente, limitata solamente ad una parte del servizio (ove siano determinate specificamente l’area comunale o la categoria di rifiuti) ha come presupposto la non contestazione della istituzione del servizio generale di raccolta dei rifiuti urbani.

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