Infortunio sul lavoro: nessun comportamento abnorme del lavoratore in presenza di violazione di una molteplicità di disposizioni del tus

Descrizione

Cass. Pen., Sez. 4, 14 giugno 2022, n. 23127

Gli Ermellini, nella sentenza n. 23127 del 14 giugno 2022 sono tornanti ad analizzare la responsabilità del datore di lavoro nell’ipotesi di violazione delle norme di sicurezza, ribadendo alcuni principi consolidati in materia.
Tra i motivi di ricorso rileva, in particolare, il presunto comportamento “abnorme” del dipendente, il quale, pur avendo altro comodo e vicino passaggio (un corridoio distante pochi metri), avrebbe inteso raggiungere altro luogo dell’officina passando al di sotto del tornio in movimento.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “Affinché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione”. È necessario, inoltre, che “il gestore del rischio abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e al governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento dello stesso”.
Alla luce di quanto considerato i giudici della Suprema Corte, hanno, pertanto, respinto il ricorso affermando che “laddove si configuri una situazione, come nella specie, di gravissima illegalità, per la violazione di una molteplicità di disposizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, non può valutarsi come eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, il comportamento del lavoratore che abbia posto in essere una condotta in ipotesi gravemente pericolosa, perché gravemente inadempiente delle più elementari norme di prudenza tipiche dell'attività svolta, in quanto l'inesistenza di qualsivoglia forma di tutela della sicurezza comporta l'ampliamento della stessa sfera del rischio fino a ricomprendervi gli atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del primo”.

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