Illegittimo l’affidamento “in house” se manca il controllo sull’Ente affidatario

Descrizione

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza 12 maggio 2022, causa C-719/20, si è pronunciata sulla corretta interpretazione dell’art. 12 della direttiva 2014/24/Ue sul tema dell’affidamento “in house”.

La vertenza, tra il Comune di Lerici e la Provincia di La Spezia, originava dall’affidamento “in house” della gestione del servizio di rifiuti ad una società partecipata da diversi Comuni, tra cui anche il Comune in causa. Successivamente, l’affidataria del servizio veniva acquistata da altro Ente partecipato sia da capitali privati che da altri Comuni liguri già soci del precedente Ente, ma non dal Comune in questione. Nonostante ciò, il servizio rifiuti veniva proseguito anche nei confronti del Comune ricorrente, senza indizione di alcuna gara.

Da ciò il contrasto con l’art. 12 della direttiva 2014/21/Ue che consente l’affidamento senza gara laddove l’amministrazione aggiudicatrice eserciti un “controllo analogo” sull’affidatario.

I Giudici europei, muovendo dal dato per cui il Comune non disponesse più di alcuna partecipazione nell’Ente affidatario e non esercitasse su di esso alcun controllo, affermano che non vi fossero le condizioni di legge per derogare all’indizione della gara pubblica con l’affidamento “in house”. LEGGI DI PIÙ

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