Il requisito d’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali deve sussistere in capo al soggetto che materialmente esegue il servizio

Descrizione

Tar Veneto, Sez. I, 23 maggio 2022, n. 766

E’ legittimo il disciplinare di gara che ponga tra i requisiti di idoneità professionale la valida iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e ne prescriva il possesso non solo in capo al concorrente che partecipa alla procedura, ma anche agli operatori concretamente incaricati dello svolgimento del servizio.
Così ha deciso il TAR Veneto, nella sentenza n. 766 del 23 maggio 2022, respingendo il ricorso presentato da una società cooperativa, pur essendo iscritta all’Albo, era stata esclusa perché, in sede di offerta tecnica, aveva precisato che il servizio di svuotamento dei cestini sarebbe stato materialmente gestito da una propria associata priva del requisito di iscrizione.
Secondo il Giudice, è la natura soggettiva del requisito di iscrizione all’ANGA ad esigere che lo stesso sia strettamente riferito a chi in concreto svolge il servizio.
Militano in tal senso l’art. 212, comma 5 del TUA sull’iscrizione all’ANGA come presupposto per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e l’art. 89 del D.lgs. 50/2016 sul divieto di avvalimento per l’iscrizione all’Albo. A ciò si aggiunge la non contrarietà della prescrizione con il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 83 del Codice Appalti.
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