FIR con dati inesatti: la contestazione dopo 90 giorni dall’accertamento

Descrizione

Cass. civ., sez. II, ord. del 21 giugno 2023, n. 17730

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17730/2023, decide sul ricorso presentato da un autista avverso la pronuncia della Corte di Appello, che rigettava le opposizioni alle ordinanze di ingiunzione emesse a seguito dell’accertamento di trasporti di rifiuti effettuati con formulari recanti dati inesatti.

La ricorrente lamentava, tra l’altro, la mancata contestazione immediata della violazione, nonché il fatto che la stessa non sia stata notificata entro il termine di novanta giorni di cui all’art. 14 della L. 689/1981.

Al riguardo, gli Ermellini, riprendendo quanto sostenuto dalla Corte di Appello, ribadiscono il suddetto termine non decorre dal momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma deve essere individuato nel momento in cui l’autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione.

Pertanto, a fronte del tempo impiegato per l’attività di audizione di persone informate e conducenti da parte degli uffici accertatori, è stata ritenuta assolutamente tempestiva la notificazione effettuata.

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