Autorizzazione emissioni stampaggio a inizino, la sentenza deve essere motivata

Descrizione

Cass. pen., sez. III, sent. del 12 settembre 2023, n. 37115

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37115/2023, chiarisce che l’attività di stampaggio ad iniezione di materiali termoplastici non è annoverata tra quelle le cui emissioni sono scarsamente rilevanti e che godono, per tale ragione, di un’esenzione ai sensi dell’art. 272 del TUA dall’autorizzazione delle emissioni in atmosfera.

Tuttavia, sostiene che non è sufficiente rilevare che l’attività imprenditoriale sia espressamente esclusa dal regime derogatorio, in quanto, in difetto di una specifica e non illogica motivazione sulle ragioni dell’assoggettamento dell’attività all’autorizzazione e, in casi affermativo, sulla tipologia di autorizzazione necessaria, trattasi di mere congetture, che rendono illogica l’argomentazione, così da integrare il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità.

Gli Ermellini, pertanto, annullano la sentenza con la quale si condannava il ricorrente per aver effettuato, senza autorizzazione, emissioni in atmosfera nello svolgimento di attività di lavorazione di materie plastiche.

Inoltre, rilevano come la sentenza impugnata, nel determinare la pena con riguardo al più grave reato previsto dall’art. 29-quaterdecies TUA, non chiarisce le ragioni di questa sostanziale qualificazione in peius e, in particolare, non indica perché sarebbe stata necessaria l’autorizzazione integrata ambientale.

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