Aree protette, il divieto non è solo per le discariche

Descrizione

Cons. di Stato, sez. IV, sent. del 5 giugno 2023, n. 5457

La finalità della legge sulle aree protette (L. 394/1991) è dichiaratamente quella di garantire e promuovere, in attuazione degli artt. 9 e 32 Cost. e degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese, nei territori che, costituendo espressione di detto patrimonio, meritano speciale tutela. Pertanto, risulta evidente che nelle aree, che, rispondendo alle anzidette caratteristiche, sono istituite in Parco naturale, è la tutela dell’ambiente ad assumere, per specifica scelta del legislatore, rilievo preminente su qualsiasi altro interesse anche di primaria importanza.

Ne consegue, secondo quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nella decisione n. 5457/2023, che l’art. 3 della legge citata deve essere interpretata alla luce di detta ratio.

Pertanto, la previsione secondo cui nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati - in particolare, è vietata l’apertura delle discariche - deve essere interpretata in maniera estensiva. Invero, secondo i Giudici aditi, il riferimento alle discariche costituisce solo una specificazione, non avente portata certamente esaustiva, delle attività relativa ai rifiuti.

Tutto ciò premesso, i Giudici di Palazzo Spada ritengono che sia incompatibile l’attività di trasferenza rispetto alla finalità che l’Amministrazione abbia inteso perseguire con l’istituzione dell’Ente parco.

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