Accesso alle informazioni ambientali: occorre l’interesse!

Descrizione

Cons. Stato, Sez. IV, sent. del 14 marzo 2023, n. 2635

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 2635/2023, si esprime sulle condizioni necessarie affinché il cittadino eserciti il proprio diritto di accesso ai documenti ambientali.
Ebbene, i giudici di Palazzo Spada, sottolineano che la disciplina dell’accesso in materia ambientale, prevista dal D.Lgs. 195/2005, non prevede che il richiedente all’informazione in materia abbia l’obbligo di dichiarare il proprio interesse. Ciò nonostante, il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell’eventuale diniego espresso o tacito può senz’altro pronunciarsi sull’effettiva sussistenza in capo al richiedente di un suo interesse “ambientale”, al fine di accogliere o meno la sua richiesta. Tale perimetrazione soggettiva riposa sul principio di diritto per cui l’ordinamento non può ammettere che un diritto nato con specifiche e determinate finalità si faccia uso per scopi diversi. Per tale ragione è necessario che il richiedente alleghi l’interesse da far valere, corrispondente con quello ambientale.
In tale occasione è stata dichiarata la legittimità dell’interesse ambientale vantato da un’associazione, la quale aveva avanzato richiesta di accesso alla documentazione di progetti di produzione, liquefazione e commercializzazione del gas naturale.

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