Trasporto combinato: i chiarimenti dell’Albo sull’iscrizione

Descrizione

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha diramato varie istruzioni concernenti il trasporto di cabotaggio effettuato da aziende straniere, il trasporto transfrontaliero in Italia e quello effettuato all’estero da imprese italiane. Per quanto riguarda il trasporto di cabotaggio il Comitato sancisce che il soggetto che intenda effettuare tale tipo di trasporto in Italia è obbligato ad iscriversi all’Albo con categoria variabile a seconda della tipologia di materiale trasportato. Obbligo di iscrizione in categoria 6, invece, per il soggetto che effettua su territorio nazionale il termine iniziale o finale di un trasporto combinato transfrontaliero; allo stesso modo, non è consentita l’iscrizione all’Albo nelle categorie 1,4,5 di un’azienda di autotrasporto stabilita all’estero, per l’esercizio esclusivo di trasporto di rifiuti all’interno dello Stato italiano. Infine, le imprese italiane, già iscritte nelle categorie 1,4 e 5, sono autorizzate all’esercizio dell’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti, a patto che tale svolgimento non produca un cambiamento della classe, della tipologia o della categoria del materiale stesso e sempre purchè il soggetto sia comunque dotato di licenza comunitaria o autorizzazione internazionale al trasporto merci e, in ogni caso, sempre nei limiti della relativa normativa.

LEGGI DI PIÙ

Questo contenuto è consultabile solo se si è sottoscritto un abbonamento CONTENT (oppure un pacchetto OPEN ACCESS)

 VAI AGLI ABBONAMENTI

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Contattaci se hai bisogno di maggiori informazioni su questo contenuto
RICHIEDI INFORMAZIONI
Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI