TAR Puglia, Sez. III, Sentenza del 23 marzo 2022, n. 406

Descrizione

La falsa dichiarazione dell’impresa, di cui la società partecipante alla gara si intende avvalere nell’esecuzione dell’appalto, non determina esclusione dalla gara.


Con la sentenza n. 406 del 23 marzo 2022, il TAR Puglia ha chiarito la portata dell’art. 80, co. 5, lett. f-bis), d.lgs. 50/2016, che esclude dalla partecipazione alla gara l’”operatore economico” che presenta nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.

Nella fattispecie, l'esclusione dalla gara - indetta per il servizio recupero e/o smaltimento di fanghi - veniva motivata dal fatto che, in difformità con la dichiarazione resa dall’impresa detentrice dell’impianto di smaltimento, la proprietà dell’impianto era della stessa società partecipante. 

Nondimeno, il TAR pugliese ha ritenuto illegittima l’esclusione dal momento in cui la dichiarazione non veritiera era imputabile esclusivamente all’ausiliaria, la quale, a differenza dell’ausiliata, si limita a mettere a disposizione di quest'ultima il proprio impianto per l’esecuzione dell'appalto. Invero, la falsità della dichiarazione resa dalla detentrice dell'impianto non può ripercuotersi in danno del concorrente, atteso che non può porsi a carico di quest'ultimo l’onere di vigilare sul corretto modus operandi del terzo.

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