TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, Sentenza del 28 febbraio 2022, n. 107

Descrizione

E’ nulla la misura compensativa meramente patrimoniale per la realizzazione di impianti FER.

Con la sentenza in commento il TAR friulano ha chiarito la portata delle misure compensative associabili alle autorizzazioni degli impianti alimentati da energie rinnovabili.

Si rammenta infatti che le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10 settembre 2010 ammettono all’Allegato 2 che i provvedimenti autorizzatori unici ex art. 12 d.lgs. 387/2003 dispongano misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore dei Comuni per finalità di tutela ambientale.

Ebbene i giudici amministrativi hanno chiarito che tali misure compensative possono astrattamente avere carattere economico purché:

  • non meramente patrimoniali;
  • siano disposte in sede di conferenza dei servizi.

Nella fattispecie veniva dunque rilevata la nullità della clausola contenuta nella convenzione urbanistica di cui il Comune pretendeva la sottoscrizione (ossia al di fuori della conferenza di servizi) nella misura in cui prevedeva un corrispettivo economico annuale per il solo fatto della realizzazione dell’impianto.

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