Sull’ammissibilità di un parziale conferimento fuori servizio dei rifiuti simili agli urbani

Descrizione

Il presente articolo vuole ragionare sulla possibilità per le unità non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico soltanto una porzione dei rifiuti simili agli urbani prodotti, con conseguente riduzione della quota variabile della TARI.

Tale possibilità risultava già ammessa in forza dell’art. 1, co. 649, II parte, L. L. 147/2013 con riferimento ai “rifiuti speciali assimilati” che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo.

L’esigenza di tale valutazione sorge dalle posizioni assunte da alcuni Comuni che ritengono come in forza dell’art. 238, co. 10, TUA - introdotto dal d.lgs. 116/2020 - il conferimento fuori servizio debba essere totale, non potendosi limitare ad alcune delle frazioni dei rifiuti simili agli urbani prodotti.

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