Descrizione
Con parere n. 28965 dell’8 marzo 2022, il MiTE ha risposto a un interpello della Regione Piemonte relativo alla possibilità di ritiro dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche da parte di imprese di recupero che agiscono al di fuori del servizio pubblico di raccolta di rifiuti.
Il Ministero ha affermato che le attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani, indipendentemente che essi siano destinati allo smaltimento (in regime di privativa) o a recupero (libero mercato), rientrano nella competenza dei Comuni ovvero degli Enti di Governo di Ambito Territoriale Ottimale (EGATO), laddove costituiti e operanti.
Ciò significa che i cittadini sono tenuti a conferire i propri rifiuti nell’ambito del servizio di raccolta pubblico e non possono scegliere autonomamente soggetti diversi dal Gestore, individuato dall’amministrazione, per il ritiro degli stessi.
Nondimeno, il parere riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune ipotesi in cui l’ordinamento riconosce la possibilità di discostarsi dal suddetto modello. In particolare, si fa riferimento alla gestione delle bottiglie in PET e dei RAEE laddove, rispettivamente, il Consorzio CORIPET e i distributori hanno stipulato con l’Anci (ossia, i Comuni) apposite convenzioni/accordi di programma che consentono la gestione da parte di questi soggetti delle operazioni di deposito, raccolta e trasporto, con comunicazione dei relativi dati sulle performance.
Peraltro, il MiTE ha evidenziato che le modalità di gestione dei depositi temporanei prima della raccolta dei rifiuti (ex art. 185-bis TUA) sottoposti a regime di EPR, dovrebbe essere opportunamente regolata mediante accordi tra distributori, sistemi di gestione individuali o collettivi, e Comuni (o EGATO).
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