I Codici 99 non sono un passe-partout per la classificazione dei rifiuti

Descrizione

La corretta gestione dei rifiuti prevede, in primis, una loro classificazione secondo l’elenco predisposto dal legislatore europeo, contenuto nell’allegato D della parte IV del TUA. All’interno di tale catalogo sono presenti 20 capitolati, ognuno dei quali indica una diversa area economica dalla quale viene generato il rifiuto. Qualora non rientri in uno di questi, in particolar modo nel capitolo 16, vi è la possibilità di utilizzare la coppia finale di cifre “99” che, associata alla categoria e alla sottocategoria di riferimento, permette al produttore di classificare un rifiuto non altrimenti specificabile.

Nella pratica tuttavia si assiste ad un eccessivo utilizzo dei codici con cifra finale “99” da parte dei produttori, i quali rischiano così di non classificare in maniera idonea il rifiuto e, conseguenzialmente, non gestirlo correttamente.

Alla luce di tale criticità, affrontata anche da alcuni TAR in sede giudiziale, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali si è pronunciato più volte sull’argomento.

Da ultimo, la circolare 26/04/2022 ha ribadito che, ferma la responsabilità del produttore, l’utilizzo dei CER 99 in sede di iscrizione o rinnovo dell’alba deve essere corredato dall’adeguata descrizione dei rifiuti e da una dichiarazione che descriva le modalità di classificazione o, alternativamente, una relazione che dimostri l’assoluta necessità di ricorrere al suo impiego.

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