Gestione illecita di rifiuti tra causa di non punibilità per tenuità del fatto e causa di estinzione della contravvenzione ambientale

Descrizione

Nota alla sentenza della Cassazione Penale, sez. III, del 7 luglio 2023, n. 29818

di Francesca Romana Fortunati

Quando il danno (o il pericolo concreto ed attuale di danno) non sono esigui, deve essere esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cp.

Nel caso sottoposto alla S.C., in cui era stata accertata la violazione dell’art. 256 c. 1 lett. a) e c. 2 TUA, è stata esclusa l’applicabilità del’art. 131 bis cp in quanto nella valutazione del grado di offesa al bene protetto, il giudizio prognostico ex anteeffettuato al momento di commissione della condotta aveva portato correttamente i Giudici a ritenere non esiguo il pericolo di danno in considerazione dell’entità accertata dello sversamento, della natura del materiale sversato e della matrice attinta.

La tesi difensiva volta a valorizzare il riscontro postumo dell’assenza di danno e della intervenuta bonifica dei luoghi ai fini dell’applicabilità dell’art. 131 bis cp è stata pertanto ritenuta non rilevante per ottenere la declaratoria di non punibilità, ma riguardevole per la procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali di cui agli artt. 318 bis ss TUA.


 

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