Equiparazione tra informazione interdittiva antimafia e comunicazione ai fini della titolarità dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Descrizione

L’informazione interdittiva antimafia produce gli stessi effetti della comunicazione antimafia e, quindi, non solo l’impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione ma anche l’impossibilità di essere titolari di provvedimenti abilitativi, quali l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3487/2023, ha così rigettato il ricorso presentato da una società avverso il diniego del rinnovo di iscrizione all’Albo, che si riteneva illegittimo in quanto basato sull’esistenza a carico dell’impresa di informativa interdittiva antimafia che, a parere della ricorrente, non avrebbe comunque attestato la presenza delle circostanze ex art. 67 d. lgs. 159/2011.

L’equiparazione tra interdittiva e comunicazione conseguirebbe - per implicito – dall’art. 89 bis, secondo cui l’informativa tiene luogo della comunicazione, nonché suffragata a livello teleologico dalla circostanza per cui comunicazione e informativa esprimono a carico dei destinatari lo stesso disvalore, per cui non avrebbe senso, in mancanza di una norma espressa, ritenere che la seconda abbia effetti più limitati della prima.

 

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