Tar Lombardia: spetta in via esclusiva al recuperatore attestare la conformità della carta e cartone recuperati.

Descrizione

Tar Lombardia, sez. Brescia, Sent. 471/2022 del 12 maggio 2022

La conformità̀ della carta e cartone recuperati rispetto ai requisiti del DM 188/2020 è attestata dal produttore che sottoscrive la dichiarazione di cui all’art. 5 del DM, per ogni singolo lotto.

Se è pacifico che la dichiarazione vada redatta per singolo lotto, non altrettanto pacifica- soprattutto per le autorità competenti all’aggiornamento delle autorizzazioni - la periodicità delle verifiche di conformità e la responsabilità per la qualità del materiale recuperato e la sua rispondenza ai criteri del DM stesso.

Dirimente sul punto un chiarimento del Mite, che afferma che il produttore di carta e cartone recuperati, nel corso del semestre dovrà̀ redigere le dichiarazioni per ciascun lotto assumendone la responsabilità̀, sulla base dell’accertamento di conformità̀ in suo possesso.

Chiarimento confermato dalla recente sentenza del Tar Lombardia che ritiene illogico e irragionevole spostare in capo all’acquirente compiti e responsabilità che appartengono ad altri attori della filiera del recupero.
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