Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del 7 marzo 2022, n. 1630

Descrizione

La responsabilità per i danni ambientali è aquiliana.

La natura extracontrattuale della responsabilità per danno ambientale prevista dal TUA è stata recentemente confermata dal Consiglio di Stato nella sentenza 1630/2022.

Col richiamo alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., i giudici escludono dunque una qualsiasi forma di responsabilità oggettiva nel caso di danno ambientale.

In particolare, gli obblighi di bonifica e ripristino ambientale riportati rispettivamente dagli art. 242 e 244 TUA non possono che ricadere sull’autore dell’inquinamento, in ossequio al principio europeo del “chi inquina paga. Non si ritiene quindi configurabile la cosiddetta “responsabilità da posizione” del proprietario dell’aerea contaminata, che risponda del reato per il sol fatto di rivestire tale qualità.

Nel caso in specie il Consiglio di Stato accoglie il ricorso presentato dal proprietario di una struttura alberghiera, reo di non aver posto in essere gli interventi di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee, teoricamente inquinati dal gasolio del riscaldamento. Non essendo stato dimostrato il nesso causale tra contaminazione e l’omissione del ricorrente, quest’ultimo è stato prosciolto.

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