Cassazione penale, Sez. IV, Sentenza del 21 marzo 2022, n. 9006

Descrizione

La cancellazione dell’ente dal registro delle imprese non comporta l’estinzione dell’illecito 231:la cassazione muta il suo orientamento.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9006 depositata il 21 marzo 2022, è tornata a pronunciarsi in materia 231.

Nel caso in commento, la società è stata ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies, comma 3, del D.Lgs. 231 del 2001 rubricato “omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della saluta sul lavoro” in relazione al reato di lesioni colpose.

Tuttavia, essendo intervenuta l’estinzione naturale dell’ente, gli imputati sono stati condannati in secondo grado in qualità di legali rappresentanti della società per le lesioni colpose cagionate ad un lavoratore, in violazione delle norme antinfortunistiche.

A seguito di condanna, gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione chiedendo, attraverso il richiamo di un precedente giurisprudenziale (Cassazione Penale, Sez. V. sentenza n. 25492 del 27 aprile 2021) di ritenere estinto l’illecito amministrativo imputato alla società poiché cancellata dal registro delle imprese, atteso che la cancellazione della società doveva ritenersi assimilabile alla morte della persona fisica.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non si è trovata in accordo con la tesi difensiva prospettata, disattendendo peraltro il precedente orientamento affermatosi sul punto, secondo cui l’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente (come il caso della cancellazione dal registro) sarebbe causa ostativa ai fini della prosecuzione di un processo ex D.lgs. 231del 2001 giacchè è possibile assimilare tale ipotesi alla morte della persona fisica nel procedimento penale.

I Giudici di Legittimità, invero, hanno sostenuto che le vicende estintive dell’ente non possono essere equiparate alla morte della persona fisica e “ciò sulla base di una serie di motivazioni:

  1. Le cause estintive dei reati sono un numerus clausus non estensibile;
  2. In ordine alla responsabilità delle persone giuridiche il legislatore ha fatto riferimento a cause estintive degli illeciti (...) prevedendo l’adozione di sentenza di non doversi procedere in solo due casi: quando il reato dal quale dipende l’illecito amministrativo dell’ente è prescritto; e quando la sanzione è estinta per prescrizione;
  3. Con riguardo al principio di diritto fissato dalla Sez. Un. nella sentenza n. 11170 del 25 settembre 2014, secondo cui in tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo, non comprendendo per quale motivo dovrebbe esservi un diverso trattamento in caso della cancellazione della società”

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione, quindi, ha confermato la sentenza impugnata ritenendo la cancellazione della società non rilevante per l’accertamento della responsabilità dell’ente per fatti commessi anteriormente alla sua cancellazione.

In tale assetto, quindi, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “ la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione dell’art. 25 septies comma 3 del D.lgs. 231 del 2001 in relazione al reato di cui all’art. 590 c.p. che si assume commesso nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato”.

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