Cass. pen., Sez. III, sent. del 18 febbraio 2022, n. 5817

Descrizione

Non ricorre il caso fortuito laddove l’evento sia conseguenza della negligenza del gestore dell’impianto.

Nel caso di scarichi di acque reflue industriali, non ricorre il caso fortuito, costituente causa di esclusione dell’elemento soggettivo del reato, quando l’agente dà causa all’evento con la sua condotta negligente o imprudente.

Questo è il principio ribadito dalla Cassazione Penale, Sez. III, con la sentenza n. 5817 del 2022, che è giunta a confermare la condanna ai sensi dell’art. 137, comma 5, d.lgs. 152/2006, norma che punisce lo scarico autorizzato che supera i valori limite di cui all’Allegato 5, Parte III, dello stesso d.lgs. 152/2006.

Il caso fortuito invocato dagli imputati gestori dell’impianto da cui esitavano gli scarichi non poteva sussistere dal momento che era stata accertata sia la colpevole omissione dei controlli periodici in ordine al buon funzionamento degli impianti della medesima ditta, sia l'avvenuto superamento dei valori-soglia in due scarichi tra loro distanti e non collegati.

 

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